La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui https://mysitesname.com/story8231284/la-%C3%BAltima-gu%C3%ADa-a-reati-di-violazione-della-riservatezza