. In altre parole, considerati i rischi e i pesi derivanti dallo smontaggio di una gru di proprietà di terzi, per il committente era certamente preferibile che fosse l’appaltatore ad assumersene l’onere e la responsabilità, seppure tardivamente. Impar appare pertinente neppure l’assunto che si tratterebbe di importi non riconoscibili https://interpolitalia63162.techionblog.com/29706522/la-mejor-parte-de-ricorso-per-cassazione